• 14-12-2005

    NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI

    Circolare informativa n. 1/2005 riservata ai Soci

    Legittimo il divieto di accesso dell’adottato alle informazioni sulla madre biologica
    Corte Costituzionale sentenza n. 425 del 25 novembre 2005

    La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425 del 25 novembre 2005, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, co. 7, della legge 184/1983, nel testo modificato dall’art. 177, co. 2, del Codice della Privacy, sollevata dal Tribunale di Firenze, ha stabilito il pricipio che le disposizioni che escludono la possibilità di autorizzare l’adottato all’accesso alle informazioni nei confronti della madre biologica che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata sono costituzionalmente legittime.
    La norma impugnata – precisa la Corte – mira evidentemente a tutelare la gestante che, in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale, abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l’anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal modo intende – da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e – dall’altro – distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi.

    Dichiarazione giudiziale di paternità naturale: chi sono i legittimari passivi in caso di morte
    Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 21287 del 3 novembre 2005
    Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.. 21287 del 3 novembre 2005, risolvendo il contrasto relativo all’esegesi dell’articolo 276 del codice civile, per il profilo individuativo dei soggetti nel caso di morte del preteso genitore, hanno stabilito che nell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale contraddittori necessari, passivamente legittimati, sono, in caso di morte del genitore, esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi di lui od altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all’accoglimento della domanda, cui è invece riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi.

    Separazione dei coniugi: addebito per violazione degli obblighi verso i figli
    Corte di Cassazione sentenza n. 17710 del 2 settembre 2005
    L’art. 144 stabilisce l’obbligo per i coniugi di concordare tra di loro l’indirizzo della vita familiare con la conseguenza le scelte educative e gli interventi diretti a risolvere i problemi dei figli non possono che essere adottati d’intesa tra i coniugi. In base a tale principio la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17710 del 2 settembre 2005, ha stabilito che un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ad alle richieste dell’altro coniuge, a tratti violento ed eccessivamente rigido, può tradursi, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei confronti dei figli, anche nella violazione dell’obbligo nei confronti dell’altro coniuge di concordare l’indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per l’altro coniuge, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall’art. 143 c.c. La S.C. ha altresì precisato che qualora tale condotta si protragga e persista nel tempo, aprendo una frattura tra un coniuge e i figli ed obbligando l’altro coniuge a schierarsi a difesa di costoro, essa può divenire fonte d’intollerabilità della convivenza e rappresentare, in quanto contraria ai doveri che derivano dal matrimonio sia nei confronti del coniuge che dei figli in quanto tali, causa di addebito della separazione ai sensi dell’art. 151, comma 2, c.c.

    Documenti allegati: NOVITA GIURISPRUDENZIALI_2