Corte di Cassazione n. 277/2011 – www.fondoeuropeo.it
Minori – Illecita sottrazione internazionale da parte di uno dei genitori – Presupposto indispensabile perchè possa essere disposto il rimpatrio del minore ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, è che, al momento del trasferimento, il diritto di affidamento sia effettivamente esercitato dal richiedente, non rilevando ai fini dell’accoglimento della domanda di rimpatrio le cause e le ragioni di tale mancato esercizio.
Documenti allegati: Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 277 del 07.01.2011