Ordinanza Corte di Cassazione 9936/2011
Operatività dell’art. 38 disp. att. codice civile – Competenza del Tribunale per i Minorenni nei procedimenti relativi all’affidamento della prole minorenne nata da genitori non coniugati, nonché, ogni procedimento riferito al mantenimento dei figli naturali, purché la domanda per l’emanazione dei provvedimenti di natura economica sia proposta contestualmente alla richiesta di affidamento – Art. 742 c.p.c.: una volta attratta al Tribunale per i Minorenni la competenza a decidere sull’assegno di mantenimento (per via della contestuale richiesta di tale misura rispetto alla domanda di affidamento), tale competenza resta radicata presso il giudice minorile anche in ordine ad ogni futura modifica delle condizioni di mantenimento.
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